CCNL Edilizia: aggiornate le percentuali di incidenza

Al 6% l’incidenza della manodopera per la categoria SOA OS18-B

In data 9 maggio 2024, ad integrazione dell’Accordo del 30 gennaio 2024, le Parti sociali Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci – Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Confapi Aniem con Feneal – Uil, Filca – Cisl e Fillea – Cgil, hanno determinato la percentuale di incidenza (nella misura del 6%) della manodopera che interessa la categoria SOA OS18-B.
Questa si applica sia alla fornitura in opera di componenti coibenti per l’isolamento delle facciate, sia ai lavori in corso.
Inoltre, con il medesimo accordo, è stato disposto che le Casse Edili e le Edilcasse devono applicare, per gli appalti pubblici aventi ad oggetto la realizzazione di lavori stradali in zone sottoposte a vincolo culturale (ove richiesta la categoria SOA OG2 e/o OS2-A), le relative sottocategorie e le seguenti  percentuali di incidenza minima prevista:
– per OG 2, la sottocategoria lavori stradali: 13,77%;
– per OS 2-A, la sottocategoria lavori stradali: 13,77%.

Aree di crisi industriale complessa in Sicilia: prorogata l’indennità per il 2024

Per i lavoratori il trattamento è pari alla mobilità in deroga (INPS, messaggio 14 maggio 2024, n. 1850).

L’INPS ha riepilogato alcune informazioni riguardanti l’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Sicilia (articolo 1, comma 251-bis, Legge n. 145/2018).

La proroga fino al 31 dicembre 2024 del trattamento in commento è stata prevista dall’articolo 3, comma 2-bis del D.L. n. 4/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 28/2024. Peraltro, l’indennità in argomento, introdotta dall’articolo 1-bis del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020, è stata oggetto di diverse proroghe. 

In particolare, per la copertura degli oneri derivanti dalla proroga del trattamento di mobilità in deroga per l’anno corrente, il comma 2-ter dell’articolo 3 del D.L. n. 4/2024 ha previsto uno stanziamento pari a 973.400 euro per l’anno 2024, a valere sul Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (articolo 1, comma 199 della Legge n. 190/2014).

L’indennità in oggetto è concessa dalla Regione siciliana in continuità e previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.

L’Istituto, per le istruzioni operative relative alla gestione della misura, rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 51/2021.

 

Ebat Foggia: “assegno di maternità una tantum” per l’anno 2024

C’è tempo fino al 28 giugno per la presentazione delle domande al Patronato, a mezzo pec o a mano presso gli uffici

Il Comitato di Gestione della CIALA-EBAT, l’Ente Bilaterale Agricolo della Provincia di Foggia e dei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, ha deliberato l’assegnazione per l’anno 2024 di un “assegno di maternità una tantum”, a favore dei genitori (lavoratrici/lavoratori agricoli) di figli nati nell’anno 2023, ovvero di tutori esercenti la potestà genitoriale di nati nell’anno 2023, assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato e residenti nella provincia di Foggia e nei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.
A disposizione dei beneficiari sono previste risorse finanziarie pari a trentamila euro. Qualora l’importo dei buoni richiesti dovesse superare la disponibilità delle risorse finanziarie, verrà utilizzata come strumento di selezione la data di ricezione delle domande, come risultante dal relativo numero di protocollo. Il numero di protocollo sarà assegnato in base all’orario di acquisizione della domanda presentata a mano ovvero in base all’orario di arrivo della PEC. L’importo unitario dell’assegno è di 500,00 euro.
Possono presentare la domanda tutte le lavoratrici e/o lavoratori, occupati nelle imprese agricole della provincia di Foggia e nei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli che applicano il contratto provinciale di lavoro e sono in regola con i versamenti dei contributi CIALA-EBAT. I richiedenti dovranno risultare iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratoti agricoli OTI ed OTD della provincia di Foggia, con almeno 51 giornate nell’anno 2023. Per i residenti fuori dalla provincia di competenza della Cassa ma regolarmente occupati nelle imprese di cui sopra, valgono gli stessi diritti, a condizione che dichiarino di non aver richiesto identico contributo ad altra Cassa. 
I richiedenti, a seguito della compilazione della domanda, dovranno allegare la seguente documentazione:
– copia del documento di riconoscimento;
– copia buste paga dei rapporti di lavoro relativi all’anno 2023, o copie modelli UNILAV anno 2023 o CU 2024;
– copia del Prospetto di liquidazione dell’Indennità di maternità dell’INPS o Certificato di esistenza in vita dei nuovi nati;
– attestazione ISEE 2024 con un valore non superiore ad euro 20.000;
– prospetti riepilogativi F24 dell’INPS e le quietanze di pagamento (per i Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli);
– autocertificazione stato di famiglia rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000;
– attestazione coordinate bancarie del richiedente.
Le domande, da presentare tramite Patronato a mezzo pec o a mano presso gli uffici, devono essere acquisite al protocollo dell’Ente dal 6 maggio 2024 alle ore 12:30 del 28 giugno 2024.

Appalti in luoghi confinati e organi di certificazione dei contratti

Forniti chiarimenti in materia di competenza territoriale (INL, nota 8 maggio 2024, n. 859).

L’Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto sul tema della certificazione degli appalti in luoghi confinati e negli ambienti sospetti di inquinamento (DPR n. 177/2011), evidenziando innanzitutto che per quanto concerne la competenza territoriale degli organi abilitati alla certificazione la disciplina di riferimento è contenuta nel Titolo VIII – Capo I del D.Lgs. n. 276/2003 e, in particolare negli articoli 76 e 77, nonché nel D.M. 21 luglio 2004, all’interno del quale si fa espresso rinvio al regolamento interno adottato dalla singola Commissione all’atto della costituzione. 

In effetti, la previsione contenuta nel citato articolo 76 del D.Lgs. n. 276/2003, in forza del quale “le parti stesse devono rivolgersi alla Commissione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore”, trova applicazione esclusivamente nell’ipotesi in cui si intenda dare avvio alla procedura di certificazione presso le commissioni di cui all’articolo 76, comma 1, lettera b) e, pertanto, esclusivamente laddove ci si rivolga alle commissioni abilitate alla certificazione istituite presso gli Ispettorati territoriali del lavoro e le Province.

Invece, nell’eventualità si tratti di una fattispecie ricompresa nell’articolo 76, comma 1, lettera c-ter) (caso al quale si riferisce concretamente la nota in commento) l’ambito di competenza territoriale resta definito nel regolamento interno della relativa Commissione.

Infine, in riferimento all’attività di indagine della Commissione di certificazione, ferma restando l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’INL ritiene possibile richiedere anche a campione, in relazione alla verifica relativa all’applicazione del CCNL, l’eventuale documentazione di supporto: ad esempio il LUL o i prospetti paga nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali

 

 

CCNL Scuole Private (Filins – Confsal): sottoscritto l’accordo integrativo

Con l’accordo integrativo previsti nuovi riconoscimenti economici

Il 3 maggio scorso, Filins e Ugl-Scuola hanno sottoscritto l’accordo integrativo del CCNL per i lavoratori del comparto scuole private laiche. A tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia di accordo individuale sottoscritto, sono riconosciuti nuovi importi economici per le attività previste dall’ordinamento scolastico, per le quali non era prevista una specifica retribuzione. Gli importi sono da considerarsi al lordo di ogni ordine fiscale, previdenziale e assicurativo e sono erogati annualmente ed in maniera non frazionabile:
100,00 euro per il Coordinatore di più classi della Scuola primaria dell’infanzia;
80,00 euro per il Coordinatore di classe della Scuola Secondaria di I e II grado; 
100,00 euro per il Coordinatore di più classi del medesimo corso della Scuola Secondaria di I e II grado;
1.100 euro per il Coordinatore di Istituto e per il rapporti con il Coordinatore della attività didattiche. La suddetta cifra è frazionata in due tranche di pari importo. Il compenso intero è erogato solo a coloro i quali mantengono l’incarico nell’anno scolastico per almeno il 66% dei giorni di scuola, secondo quanto previsto dal calendario regionale. 
Le figure vengono individuate dal Collegio dei docenti o dal Consiglio d’Istituto ed è esclusa ogni interferenza da parte del datore di lavoro. Inoltre, le nomine vengono comunicate dall’organo collegiale al datore di lavoro per l’erogazione delle relative competenze economiche. Il contratto scade il 31 agosto 2026. 

INAIL: aggiornate le diarie per gli assicurati inviati fuori residenza

Dal 1° giugno 2024 si applicheranno i nuovi importi alle diarie giornaliere che spettano agli assicurati inviati fuori residenza presso gli uffici dell’INAIL per accertamenti medico-legali e amministrativi o per finalità terapeutiche (INAIL, circolare 13 maggio 2024, n. 11). 

Gli importi della diaria giornaliera da corrispondere agli assicurati invitati fuori residenza presso gli Uffici dell’Istituto per accertamenti medico-legali e amministrativi o per finalità terapeutiche, sono stati adeguati all’attuale costo della vita: lo comunica l’INAIL nella circolare in commento, in cui vengono riportati anche i nuovi importi, variabili, tra l’altro, in base alla durata dell’assenza.

 

L’aggiornamento tiene conto dell’indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra la media annua del 2023 e quella del 2022, pari a 5,4%.

 

Pertanto, gli importi aggiornati, dovuti a decorrere dal 1° giugno 2024, sono così fissati:

 

8,91 euro per assenza della durata di 4 ore e che obblighi a consumare un pasto fuori residenza (importo precedente, 8,45 euro);

 

17,85 euro per assenza di una intera giornata senza pernottamento (importo precedente, 16,94 euro);

 

34,82 euro per assenza di una intera giornata con pernottamento (importo precedente, 33,04 euro).

 

Infine, l’INAIL fornisce alcune istruzioni operative al riguardo, precisando che le tabelle presenti nella procedura Graiweb Prestazioni sono in corso di aggiornamento da parte della Direzione centrale per l’organizzazione digitale mediante inserimento dei nuovi importi. 

 

In allegato alla circolare in commento è riportata la Delibera del Consiglio di amministrazione INAIL dell’8 maggio 2024 (n. 7/2024) con cui è stato adottato l’aggiornamento.

Superbonus: il momento di sostenimento della spesa in ipotesi di ”sconto integrale” in fattura

L’Agenzia delle entrate si è soffermata in materia di Superbonus e sconto in fattura fornendo chiarimenti sulla data di emissione del documento in ipotesi di scarto e nuovo invio al Sistema di Interscambio (Agenzia delle entrate, risposta 13 maggio 2024, n. 103).

In tema di detrazioni, come  già chiarito dall’Agenzia delle entrate nelle circolari n. 24/E/2020 e n. 30/E/2020, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento.

In caso di sconto ”integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

 

Al riguardo l’Agenzia ricorda che la fattura non può considerarsi emessa prima dell’invio allo SdI, rammentando che il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata entro 5 giorni una ricevuta di scarto del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI.

La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.

 

La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo ”Data” della sezione ”Dati Generali” del file della fattura elettronica.

Una fattura inviata allo SdI, ma dallo stesso scartata, non non può considerarsi emessa; tuttavia, lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei 5 giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso.

 

L’Agenzia ritiene che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.

 

Viene ribadito il principio in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini prestabiliti, dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data si ha per tempestivamente emessa.

Laddove l’emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date, laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge, la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.

 

In altre parole, ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo ”sconto integrale” in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall’articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633/1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ”Superbonus 110%”.

Decreto Coesione: l’intervento sul personale delle grandi imprese in crisi

Istituita una cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.L. 7 maggio 2024, n. 60).

L’articolo 27 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) ha previsto una specifica misura per la riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi, in particolare con l’istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale autorità di gestione del medesimo fondo.

In sostanza, il nuovo organismo verrà attivato a decorrere dal 1° luglio 2024, nell’ambito del piano delle politiche attive previsto dal PNRR e per attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (regolamento STEP), nonché per favorire un più efficiente e tempestivo utilizzo del FEG.

I compiti della Cabina di regia

I datori di lavoro del settore privato con un organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori, e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità potranno chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’attivazione della Cabina di regia secondo le modalità indicate con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Coesione.

Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che fanno richiesta di accedere al FEG.

CCNL Residenze Sanitarie Assistenziali: mancato accordo tra le Parti Sociali

Le OO.SS., dopo lo stato di agitazione dei lavoratori a cui si applica il contratto della sanità privata Aiop e Aris, si sono dichiarate pronte alla mobilitazione 

Dopo lo stato di agitazione di lavoratrici e lavoratori a cui si applica il contratto della sanità privata Aiop e Aris, le OO.SS. (Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil), nel corso del tentativo di conciliazione, si sono dichiarate pronte alla mobilitazione di settore.
Il comparto, affermano i sindacati, coinvolge centinaia di migliaia di addetti che svolgono un servizio pubblico all’interno di strutture sottoposte al regime di accreditamento dalle regioni. I lavoratori hanno ottenuto solo nell’ottobre del 2020 un rinnovo contrattuale, dopo 14 anni di blocco della contrattazione, e dopo numerosi scioperi e mobilitazioni del sindacato confederale. 
Rispetto alle richiesta di avvio di un confronto per il rinnovo del contratto, avanzata dalle OO.SS., le due associazioni non hanno fornito risposte. Per i Sindacati, l’indifferenza nei confronti delle lavoratrici ed i lavoratori è inaccettabile. Lamentano inoltre il silenzio del Ministero della Salute e della Conferenza delle Regioni, più volte sollecitati dal sindacato confederale a farsi soggetto attivo nella vertenza.
Per tutto quanto sopra la procedura di conciliazione si è conclusa con un mancato accordo. Non solo, nel confermare lo stato di agitazione è stato annunciata la mobilitazione in tutte le regioni.

Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio spettante al detentore dell’immobile

L’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi dell’interpellante sulla possibilità di fruire delle agevolazioni di cui all’articolo 16bis del TUIR in qualità di detentore dell’unità immobiliare oggetto degli interventi, in forza di un’assegnazione temporanea da parte del Comando di appartenenza, nonché del bonus mobili per l’arredo dello stesso immobile (Agenzia delle entrate, risposta 13 maggio 2024, n. 102).

L’articolo 16bis, comma 1, lettera b), del TUIR prevede la possibilità di detrarre dall’IRPEF le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, effettuati su edifici residenziali e relative pertinenze.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 la misura della detrazione è stata elevata dal 36 al 50%, e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio è di 96.000 euro, anziché di 48.000 euro.

 

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 16 del D.L. n. 63/2013, ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50% delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio (c.d. bonus mobili), su un importo massimo delle spese stesse, per l’anno 2023, non superiore a 8.000 euro.

 

Come già ribadito dalla circolare n. 17/E/2023, la detrazione spetta a condizione che i soggetti possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.

La detrazione spetta ai detentori dell’immobile, a condizione che:

  • siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;

  • la detenzione dell’immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio. Non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa.

La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, invece, può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima.

Con particolare riferimento al ”Superbonus”, tali condizioni risultano soddisfatte non solo quando il contribuente abbia sottoscritto un contratto di comodato d’uso o di locazione regolarmente registrato, ma anche nelle ipotesi in cui il contribuente disponga dell’immobile in forza di un diverso titolo purché idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale che risulti da un documento con data certa.

 

Nel caso di specie, dunque, l’Agenzia delle entrate ritiene che l’atto di assegnazione dell’alloggio costituisca titolo idoneo di detenzione dell’unità immobiliare, in quanto idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale.

L’istante, pertanto, potrà fruire per le spese sostenute, della detrazione di cui al suddetto articolo 16bis nonché, sussistendone tutti i requisiti, della detrazione paria al 50% delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio nei limiti previsti dalla normativa.